IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile di prima istanza iscritto al n. 352/85 ruolo generale affari contenziosi promosso da eredi di Bonazzi Vittorio, sigg. Bonazzi Antonio, Gianluigi, Irma ed Agnese Bonazzi (avv. R. Stecconi), attori, avverso il comune di Senigallia (avv. R. Gramaccioni), convenuto. Premesso che il comune di Senigallia ha occupato, in forza del decreto presidente giunta regionale Marche prot. 4/678/SAG, d.p. n. 3568 del 17 febbraio 1975, notificato il 13 marzo 1975, un appezzamento di terreno di proprieta' del fu Bonazzi Vittorio sito in Montignano di Senigallia (Ancona) della complessiva superficie di mq 1494 circa, distinto al catasto rustico di detto ente locale alla partita n. 7080 Ser. Q foglio IX mappali nn. 12/parte e 138/parte; Premesso che il detto decreto autorizzava la p.a. ad occupare il bene de quo per una durata quinquennale allo specifico fine della realizzazione del piano zonale per l'edilizia economica e popolare del comprensorio di Montignano (v. doc. n. 1-2 fascicolo attareo); Premesso che la detta immissione in possesso si e' verificata in data 20 marzo 1975 (v. doc. n. 3 fascicolo attareo); Premesso che il detto piano ha avuto realizzazione e nell'appezzamento di terreno sono stati costruiti gli edifici ad uso di civile abitazione secondo le contemplate previsioni urbanistiche (v. doc. n. 2 di parte attrice); Poiche' il quinquennio di occupazione e' scaduto il 20 marzo 1980 senza che nelle more sia stato emesso il decreto di espropriazione previsto ex lege; Premesso che, con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 1985, gli eredi Bonazzi hanno convenuto in giudizio avanti l'intestato tribunale il comune di Senigallia al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'immobile occupato, con i relativi accessori (interessi legali e svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT), nonche' al pagamento dell'indennita' per il periodo di occupazione legittima, sempre con gli accessori; Premesso che la convenuta p.a. si e' costituita in giudizio, eccependo in limine litis il perfezionamento della procedura espropriativa e l'intervenuta prescrizione del vantato diritto soggettivo; Premesso che, con sentenza parziale n. 35/88 del 15 dicembre 1987-19 gennaio 1988, l'adita magistratura ha respinto ogni eccezione preliminare, con annessa declaratoria del diritto, in capo agli istanti, al percepimento dell'indennita' per il periodo dell'occupazione legittima ed al risarcimento dei danni in relazione all'occupazione illegittima, disponendo la contestuale remissione della vertenza in istruttoria, come da separata ordinanza; Premessa che, in data 11 luglio 1990, e' stato depositato l'elaborato peritale, mentre il 27 gennaio 1993 e' stato depositato il supplemento peritale; Premesso che, all'udienza del 26 aprile 1994, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni; Premesso che gli attori si sono riportati specificamente all'atto di citazione introduttivo della presente controversia; Premesso che, in ogni caso, la residua causa sul quantum debeatur non puo' essere decisa in questa sede, in quanto i valori delle relative liquidazioni (tanto indennitaria, quanto risarcitoria, dovrebbero essere "aggiornati" alla luce delle piu' recenti modifiche legislative introdotte con l'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995 (legge finanziaria), tramite rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 c.p.c.; Premesso che, piu' in particolare, il detto sessantacinquesimo comma, art. 1, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito il sesto comma dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 33, convertito con le annesse modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359; Poiche' la detta normativa sembra, a tutti gli effetti, estendere il metodo di computo dell'indennizzo da esproprio legittimo alla sfera risarcitoria, attinente al danno da occupazione, addirittura con effetto retroattivo, senza peraltro distinguere fra occupazione "espropriativa" ed occupazione "appropriativa" (da apprensione-trasformazione irreversibile dell'immobile occupato); Ritenuta, nella concreta fattispecie, la non manifesta infondatezza della eccezione-questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis legge n. 359/1992, in relazione agli artt. 3 e 97 Carta costituzionale, cosi' come modificato dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte specifica in cui prevede che la liquidazione del risarcimento del danno in caso di occupazione acquisitiva da parte della p.a. debba avvenire secondo il criterio fissato per la determinazione dell'indennita' di esproprio; poiche' l'art. 3 Cost. appare violato per irragionevole equiparazione di situazioni non omogenee; Premesso che, nelle ipotesi di illegittima occupazione di suolo privato da parte della p.a. al fine di costruirvi apposita opera pubblica, come da consolidata giurisprudenza di legittimita' e di merito, va ritenuto che la radicale trasformazione del fondo, con annessa irreversibile destinazione del bene alla realizzazione dell'opera, comporti l'acquisto dell'immobile, a titolo originario, in favore della p.a. ed il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario illecitamente privato del proprio diritto "dominicale"; Poiche' l'art. 5-bis della citata legge finanziaria viola anche l'art. 42, terzo comma, Cost., nel senso del giusto equilibrio fra interesse generale all'esproprio ed interesse alla difesa della proprieta' privata, stante la funzione sociale della medesima, che sola puo' giustificare l'esproprio, trattandosi, nella concreta fattispecie, di risarcimento del danno da attivita' illecita della p.a., caratterizzata, quest'ultima, dal mancato rispetto dei presupposti formali e sostanziali del procedimento di esproprio, ricorrendo l'esigenza di una apposita deterrenza all'adozione, da parte dell'amministrazione, di una condotta contra legem; Poiche' la norma de qua, eliminando i deterrenti specificatamente costituiti dal maggior importo del debito risarcitorio rispetto a quello indennitario e dalla correlata responsabilita' del funzionario nei confronti dell'ente suo datore di lavoro, si traduce in apposito incentivo alla detta illecita condotta, in violazione del principio di buon andamento, efficienza, imparzialita' della p.a. di cui all'art. 97 Cost. e dell'equilibrio degli interessi "in giuoco"; Poiche' indubbiamente, ai fini decisori del presente giudizio, la questione in oggetto si appalesa rilevante, non potendo la controversia essere definita indipendentemente dalla questione di illegittimita' costituzionale sollevata;