IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento civile di
 prima istanza iscritto al n. 352/85 ruolo generale affari contenziosi
 promosso  da  eredi  di  Bonazzi  Vittorio,  sigg.  Bonazzi  Antonio,
 Gianluigi, Irma ed Agnese Bonazzi (avv. R. Stecconi), attori, avverso
 il comune di Senigallia (avv. R. Gramaccioni), convenuto.
   Premesso  che  il  comune  di  Senigallia ha occupato, in forza del
 decreto presidente giunta regionale Marche prot. 4/678/SAG, d.p.   n.
 3568   del  17  febbraio  1975,  notificato  il  13  marzo  1975,  un
 appezzamento di terreno di proprieta' del fu Bonazzi Vittorio sito in
 Montignano di Senigallia (Ancona) della complessiva superficie di  mq
 1494  circa,  distinto  al  catasto rustico di detto ente locale alla
 partita n.  7080 Ser. Q foglio IX mappali nn. 12/parte e 138/parte;
   Premesso  che  il  detto decreto autorizzava la p.a. ad occupare il
 bene de quo per una durata quinquennale  allo  specifico  fine  della
 realizzazione  del  piano  zonale per l'edilizia economica e popolare
 del comprensorio di Montignano (v. doc. n. 1-2 fascicolo attareo);
   Premesso che la detta immissione in possesso si  e'  verificata  in
 data 20 marzo 1975 (v. doc. n. 3 fascicolo attareo);
   Premesso   che   il   detto   piano   ha   avuto   realizzazione  e
 nell'appezzamento di terreno sono stati costruiti gli edifici ad  uso
 di  civile  abitazione secondo le contemplate previsioni urbanistiche
 (v. doc. n. 2 di parte attrice);
   Poiche' il quinquennio di occupazione e' scaduto il 20  marzo  1980
 senza  che  nelle  more sia stato emesso il decreto di espropriazione
 previsto ex lege;
   Premesso che, con atto di citazione notificato in data 18  febbraio
 1985,   gli   eredi   Bonazzi  hanno  convenuto  in  giudizio  avanti
 l'intestato tribunale il comune di Senigallia  al  fine  di  sentirlo
 condannare  al  risarcimento del danno asseritamente subito a seguito
 dell'irreversibile  trasformazione  dell'immobile  occupato,  con   i
 relativi accessori (interessi legali e svalutazione monetaria secondo
 gli  indici  ISTAT),  nonche'  al  pagamento  dell'indennita'  per il
 periodo di occupazione legittima, sempre con gli accessori;
   Premesso che la  convenuta  p.a.  si  e'  costituita  in  giudizio,
 eccependo   in   limine  litis  il  perfezionamento  della  procedura
 espropriativa  e  l'intervenuta  prescrizione  del  vantato   diritto
 soggettivo;
   Premesso  che,  con  sentenza  parziale  n.  35/88  del 15 dicembre
 1987-19 gennaio 1988, l'adita magistratura ha respinto ogni eccezione
 preliminare, con annessa  declaratoria  del  diritto,  in  capo  agli
 istanti,    al    percepimento   dell'indennita'   per   il   periodo
 dell'occupazione legittima ed al risarcimento dei danni in  relazione
 all'occupazione  illegittima,  disponendo  la  contestuale remissione
 della vertenza in istruttoria, come da separata ordinanza;
   Premessa  che,  in  data  11  luglio  1990,  e'  stato   depositato
 l'elaborato  peritale,  mentre il 27 gennaio 1993 e' stato depositato
 il supplemento peritale;
   Premesso che, all'udienza del 26 aprile 1994, i  procuratori  delle
 parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
   Premesso  che  gli attori si sono riportati specificamente all'atto
 di citazione introduttivo della presente controversia;
   Premesso che, in ogni caso, la residua causa sul  quantum  debeatur
 non  puo'  essere  decisa  in  questa  sede, in quanto i valori delle
 relative  liquidazioni  (tanto  indennitaria,  quanto   risarcitoria,
 dovrebbero essere "aggiornati" alla luce delle piu' recenti modifiche
 legislative  introdotte con l'art. 1, sessantacinquesimo comma, della
 legge n.  549/1995 (legge finanziaria),  tramite  rinnovazione  delle
 indagini peritali ex art. 196 c.p.c.;
   Premesso  che,  piu'  in  particolare,  il detto sessantacinquesimo
 comma, art. 1, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito il sesto
 comma dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 33, convertito con
 le annesse modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
   Poiche' la detta normativa sembra, a tutti gli  effetti,  estendere
 il  metodo  di  computo  dell'indennizzo  da esproprio legittimo alla
 sfera risarcitoria, attinente al danno  da  occupazione,  addirittura
 con  effetto  retroattivo, senza peraltro distinguere fra occupazione
 "espropriativa"     ed      occupazione      "appropriativa"      (da
 apprensione-trasformazione irreversibile dell'immobile occupato);
   Ritenuta, nella concreta fattispecie, la non manifesta infondatezza
 della  eccezione-questione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 5-bis legge n. 359/1992,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97  Carta
 costituzionale, cosi' come modificato dall'art. 1, sessantacinquesimo
 comma,  legge  28 dicembre 1995, n. 549, nella parte specifica in cui
 prevede che la liquidazione del risarcimento del  danno  in  caso  di
 occupazione acquisitiva da parte della p.a. debba avvenire secondo il
 criterio  fissato per la determinazione dell'indennita' di esproprio;
 poiche' l'art. 3 Cost. appare violato per irragionevole equiparazione
 di situazioni non omogenee;
   Premesso che, nelle ipotesi di  illegittima  occupazione  di  suolo
 privato  da  parte  della  p.a.  al fine di costruirvi apposita opera
 pubblica, come da consolidata giurisprudenza  di  legittimita'  e  di
 merito,  va  ritenuto  che  la radicale trasformazione del fondo, con
 annessa  irreversibile  destinazione  del  bene  alla   realizzazione
 dell'opera,  comporti  l'acquisto dell'immobile, a titolo originario,
 in favore della p.a. ed il  diritto  al  risarcimento  del  danno  in
 favore  del  proprietario  illecitamente  privato del proprio diritto
 "dominicale";
   Poiche' l'art. 5-bis della citata  legge  finanziaria  viola  anche
 l'art.  42,  terzo  comma, Cost., nel senso del giusto equilibrio fra
 interesse generale  all'esproprio  ed  interesse  alla  difesa  della
 proprieta'  privata,  stante  la funzione sociale della medesima, che
 sola  puo'  giustificare  l'esproprio,  trattandosi,  nella  concreta
 fattispecie,  di  risarcimento  del danno da attivita' illecita della
 p.a.,  caratterizzata,  quest'ultima,  dal   mancato   rispetto   dei
 presupposti  formali  e  sostanziali  del  procedimento di esproprio,
 ricorrendo l'esigenza di una  apposita  deterrenza  all'adozione,  da
 parte dell'amministrazione, di una condotta contra legem;
   Poiche'  la  norma de qua, eliminando i deterrenti specificatamente
 costituiti dal maggior importo del  debito  risarcitorio  rispetto  a
 quello indennitario e dalla correlata responsabilita' del funzionario
 nei  confronti dell'ente suo datore di lavoro, si traduce in apposito
 incentivo alla detta illecita condotta, in violazione  del  principio
 di  buon  andamento,  efficienza,  imparzialita'  della  p.a.  di cui
 all'art.  97 Cost. e dell'equilibrio degli interessi "in giuoco";
   Poiche' indubbiamente, ai fini decisori del presente  giudizio,  la
 questione   in   oggetto   si  appalesa  rilevante,  non  potendo  la
 controversia essere definita  indipendentemente  dalla  questione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata;